IL CANE IN CONDOMINIO

LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (GU n. 293 del 17-12-2012) entrata in vigore il 18 giugno 2013 E’ Legge la riforma del condominio: in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293 è stata infatti pubblicata la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” che prevede la modifica della disciplina degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942. Art. 16 1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Con l’emanazione di questo provvedimento normativo finalmente abbiamo tagliato la testa al toro. Da anni ormai la giurisprudenza si era consolidata in questo orientamento, ma si trattava solamente di giurisprudenza, quindi chiunque (amministratore, proprietario di immobile o altro inquilino) potevano prendere iniziative giudiziali atte ad impedire la detenzione di un animale domestico in casa. Questo purtroppo comportava un notevole stress causa l’avvio di una azione legale che purtroppo in Italia si sa quando inizia, ma non quando avrà fine. Senza contare il danno economico, considerate le parcelle dei legali e la perdita di tempo. L’introduzione di questa norma pone fine a questa assurda faida giudiziaria e, soprattutto si rifà ad un concetto molto più ampio, recepito da decenni dagli altri paesi europei e non, sulla considerazione, sulla tutela e sull’importanza che rivestono gli animali domestici. Redatto ed elaborato da Max Ceriani. La presente pubblicazione o dispensa è protetta dalla legge del copyright e, pertanto, si diffida chiunque ad utilizzarla senza il preventivo consenso dell’autore. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalla normativa vigente. 12/01/2009 Max Ceriani Delfino

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